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LE NOVITA’ DELLA LEGGE DI STABILITA’ 2025 – La nuova mini Ires

Le novità della legge di stabilità 2025

LE NOVITA’ DELLA LEGGE DI STABILITA’ 2025

È stata pubblicata sul S.O. n. 43/L alla G.U. 31.12.2024, n. 305, la Legge n. 207/2024, Finanziaria 2025, contenente una serie di interessanti novità di natura fiscale, in vigore dall’1.1.2025.

Di seguito si analizza la nuova disciplinare relativa all’IRES.

MINI IRES – commi da 436 a 444

Nell’ambito della Legge n. 111/2023, contenente la Riforma fiscale, il Legislatore ha inteso perseguire la semplificazione del sistema tributario tramite la revisione dei comparti impositivi (IRPEF / IRES / IRAP / IVA). In particolare, l’art. 6, comma 1, lett. a), Legge n. 111/2023, prevede la riduzione dell’IRES in caso di impiego del reddito prodotto:
  • in investimenti, con particolare riferimento a quelli qualificati;
  • in nuove assunzioni ovvero in schemi stabili di partecipazione dei dipendenti agli utili.
La riduzione:
  • riguarda, in presenza di una delle precedenti condizioni, una somma corrispondente (in tutto o in parte) al reddito entro i 2 periodi d’imposta successivi alla sua produzione;
  • non si applica al reddito corrispondente agli utili distribuiti / destinati a finalità estranee all’esercizio dell’attività d’impresa, nel predetto
In alternativa alle predette disposizioni, per le imprese che non beneficiano della riduzione dell’IRES, è prevista la possibilità di fruire:
  • di incentivi fiscali riguardanti gli investimenti qualificati, anche attraverso il potenziamento dell’ammortamento;
nonché
  • di misure finalizzate all’effettuazione di nuove assunzioni, anche attraverso la maggiorazione della deducibilità dei costi relativi alle medesime.
  • LA MINI IRES 2025

    In sede di approvazione della Finanziaria 2025, in attesa dell’attuazione dei principi di cui alla citata lett. a), con l’art. 1, commi da 436 a 444, Legge n. 207/2024 pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 43/L alla G.U. 31.12.2024, n. 305 è stata (re)introdotta la c.d. “Mini-IRES”, usufruibile alle condizioni di seguito esaminate.

    Come previsto dal comma 436, l’aliquota IRES ridotta al 20% è applicabile al reddito d’impresa conseguito nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 (2025 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare) da società di capitali (srl, spa, ecc.), enti commerciali e società / enti non residenti.

    L’agevolazione non spetta alle società:

    • in liquidazione ordinaria / assoggettate a procedure concorsuali di natura liquidatoria nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 (in generale, 2025);

    che determinano il reddito, anche parzialmente, in base a regimi forfetari.

    Considerate le predette condizioni, l’agevolazione in esame non spetta anche alle imprese che chiudono il bilancio 2024 in perdita.

    Va considerato che:

    • per gli enti non commerciali l’aliquota ridotta è applicabile limitatamente all’IRES riferibile al reddito

    d’impresa;

    • per le società in regime di trasparenza ex 115, TUIR, l’importo sul quale è applicabile l’aliquota ridotta determinato dalla società partecipata è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla relativa quota di partecipazione agli utili.

    CONDIZIONI RICHIESTE PER APPLICARE L’IRES DEL 20%

    L’agevolazione in esame spetta qualora sussistano entrambe le seguenti condizioni:

    • accantonamento in un’apposita riserva di una quota non inferiore all’80% dell’utile dell’esercizio

    in corso al 31.12.2024 (in generale, 2024);

    • destinazione di un ammontare non inferiore al 30% dell’utile accantonato nella predetta riserva e comunque, non inferiore al 24% dell’utile dell’esercizio in corso al 12.2023 (in generale,

    2023), ad investimenti:

    • anche in leasing, di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive in Italia, di cui alle Tabelle A e B, Legge 232/2016 (“Industria 4.0”) e all’art. 38, DL n. 19/2024 (“Transizione 5.0”). È opportuno che sia chiarito se i predetti investimenti consentano, oltre alla riduzione dell’IRES, anche la fruizione del relativo credito d’imposta;
    • realizzati dall’1.1.2025 ed entro la scadenza del termine di presentazione del mod. REDDITI relativo al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024. Per le imprese con esercizio coincidente con l’anno solare quindi gli investimenti devono essere realizzati entro il 31.10.2026 (termine di presentazione del mod. REDDITI 2026, relativo al 2025);
    • di ammontare non inferiore a € 000.

    È inoltre necessario che:

    • nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 12.2024 (in generale, 2025):
    • il numero di unità lavorative per anno (ULA) non sia diminuito rispetto alla media del triennio

    precedente (2024-2022);

    • siano effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato che costituiscano un incremento occupazionale almeno pari all’1% dei lavoratori a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2024 (in generale, 2024) e, comunque, non inferiore a un lavoratore dipendente a tempo indeterminato;
    • l’impresa non abbia fatto ricorso alla Cassa integrazione guadagni (CIG) nell’esercizio in corso al 31.12.2024 e in quello successivo (in generale, 2024 e 2025), ad eccezione dell’integrazione salariale ordinaria corrisposta in caso di situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali.

    Le modalità attuative delle nuove disposizioni sono demandate ad un Decreto del MEF.


    Una srl presenta la seguente situazione

    utile 2024€ 800.000
    utile 2023€ 1.000.000
    media ULA 2024-202218
    lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati 202420
    1% lavoratori dipendenti a tempo indeterminato 20240,2
    ricorso CIGNo nel 2024

    Al fine di poter beneficiare della “Mini IRES” la società deve:
    ◆ accantonare ad un’apposita riserva almeno € 640.000 (800.000 x 80%);
    ◆ effettuare investimenti Industria 4.0 / Transizione 5.0 almeno pari a € 240.000 (considerato che il 30% di € 640.000 è pari a € 192.000, l’ammontare minimo degli investimenti deve essere pari al 24% dell’utile 2023);
    ◆ assumere almeno 1 dipendente a tempo indeterminato nel 2025 (è così soddisfatta la condizione dell’incremento occupazionale minimo di 1 unità). Con tale assunzione si ipotizzi anche che le ULA 2025 siano superiori alla media 2024 – 2022;
    ◆ non fare ricorso alla CIG.
    Ipotizzando che nel 2025 la società dichiari un reddito d’impresa pari a € 900.000 il
    risparmio d’imposta è così determinato.
    IRES ordinaria € 216.000
    Mini IRES € 180.000
    Risparmio d’imposta € 36.000

    condizioni

    • utile 2024 accantonato ad un’apposita riserva pari almeno all’80%
    • investimenti (non inferiori a € 000) in beni strumentali nuovi (Industria 4.0 – Transizione 5.0) pari almeno al 30% della predetta riserva (non inferiori al 24% dell’utile 2023)
    • no riduzione ULA 2025 rispetto media 2024-2022
    • nuove assunzioni dipendenti a tempo indeterminato nel 2025 con incremento occupazionale almeno pari all’1% dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nel 2024 e, comunque, non inferiore a 1 dipendente a tempo indeterminato
    • no ricorso alla CIG nel 2024-2025

    DECADENZA DALL’AGEVOLAZIONE

    Determina la decadenza dall’agevolazione in esame:

    • la distribuzione entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 12.2024 (in generale, entro il 31.12.2026) della quota di utile accantonata nella predetta riserva;
    • la dismissione, cessione a terzi, destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa dei beni oggetto dell’investimento ovvero la destinazione (stabile) degli stessi a strutture produttive localizzate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato realizzato l’investimento.

    ACCONTO IRES 2026


    L’acconto dovuto per il periodo successivo a quello in corso al 31.12.2025 (in generale, per il 2026) è determinato assumendo quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata non applicando l’agevolazione in esame.

    Lo Studio è a disposizione per chiarimenti ed approfondimenti.

    Potete scaricare e conservare questa circolare cliccando qui.

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