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LE NOVITA’ DELLA LEGGE DI STABILITA’ 2025 – Crediti di imposta

Elenco delle novità - 03 Crediti di imposta 4.0 e 5.0

LE NOVITA’ DELLA LEGGE DI STABILITA’ 2025

È stata pubblicata sul S.O. n. 43/L alla G.U. 31.12.2024, n. 305, la Legge n. 207/2024, Finanziaria 2025, contenente una serie di interessanti novità di natura fiscale, in vigore dall’1.1.2025.

Si analizzano di seguito le novità in materia di crediti di imposta legati agli investimenti.

CREDITO D’IMPOSTA INDUSTRIA 4.0 E TRANSIZIONE 5.0

Nell’ambito della Legge n. 207/2024 (Finanziaria 2025) sono contenute una serie di modiche alla disciplina relativa al credito d’imposta:

  • “Transizione 0” di cui all’art. 38, DL n. 19/2024 riconosciuto alle imprese che nel 2024 e 2025 effettuano investimenti in beni strumentali nuovi materiali ed immateriali nell’ambito di progetti innovativi da cui derivi una riduzione dei consumi energetici non inferiore al 3% – 5%;
  • “Industria 4.0” di cui all’art. 1, commi da 1051 a 1063, Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021) riconosciuto alle imprese che nel periodo 16.11.2020 – 31.12.2025 (o 30.6.2026) effettuano investimenti in beni strumentali nuovi materiali ed immateriali.

CREDITO D’IMPOSTA TRANSIZIONE 5.0– commi da 427 a 429

In sede di approvazione sono state introdotte alcune novità applicabili agli investimenti effettuati a decorrere dall’1.1.2024, di seguito sintetizzate.

SOGGETTI BENEFICIARI

In alternativa alle imprese, il bonus può essere riconosciuto alle società di servizi energetici (ESCo) certificate da organismo accreditato per progetti di innovazione effettuati presso l’azienda cliente.

MODULI FOTOVOLTAICI

Il credito d’imposta in esame è riconosciuto per gli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi di cui alle Tabelle A e B, Legge n. 232/2016 (Finanziaria 2017):
  • destinati a strutture produttive ubicate in Italia;
  • effettuati nel 2024 e 2025;
  • interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
  • a condizione che tramite gli stessi si consegua complessivamente:
    • una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata in Italia cui si riferisce il progetto di innovazione non inferiore al 3%;
ovvero, alternativamente
  • una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%. Sono compresi tra i progetti di innovazione agevolabili che consentono una riduzione dei consumi energetici gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio dell’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, ad eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.
Va considerato che, con riferimento all’autoproduzione / autoconsumo di energia da fonte solare, sono agevolabili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all’art. 12, comma 1, lett. a),
  1. b) e c), DL 181/2023, ossia:
  1. moduli fotovoltaici prodotti in UE con un’efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5%;
  2. moduli fotovoltaici con celle prodotti in UE con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%;
  3. moduli prodotti in UE composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte
nell’UE con un’efficienza di cella almeno pari al 24%. Gli investimenti in impianti comprendenti i moduli di cui alle lett. b) e c) concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo rispettivamente pari al 120% e 140% del relativo costo. In sede di approvazione:
  • nella base di calcolo del credito d’imposta sono stati ricompresi gli investimenti in impianti che comprendono i moduli fotovoltaici di cui alla citata a) nella misura del 130%;
  • sono state aumentate le predette aliquote relative alla base di calcolo del credito di cui alle citate b) e c), rispettivamente, dal 120% al 140% (lett. b) e dal 140% al 150% (lett. c) del relativo costo.

MISURA DEL CREDITO D’IMPOSTA SPETTANTE

Ai fini del calcolo del credito d’imposta in esame è stata:
  • prevista una riduzione degli scaglioni d’investimento (da 3 a 2);
introdotta un’aliquota unica per investimenti fino a € 10.000.000.
Credito d’imposta Transizione 5.0Importo investimentoRiduzione
consumi energetici: da 3% fino a 6% (struttura produttiva) da 5% fino a 10% (processi)
Riduzione
consumi energetici:
superiore a 6%
fino al 10% (struttura produttiva) superiore a 10%
fino a 15% (processi)
Riduzione consumi energetici: superiore a 10% (strutRiduzione consumi energetici: superiore a 10% (struttura produttiva) superiore a 15%
(processi)
tura produttiva) superiore a 15%
Ante modificheFino a € 2.500.00035%40%45%
Superiore a € 2.500.000 fino a € 10.000.00015%20%25%
Superiore a € 10.000.000 fino a € 50.000.0005%10%15%
Post modificheFino a € 10.000.00035%40% (*)45% (*)
Superiore a € 10.000.000 fino a € 50.000.0005%10% (*)15% (*)
Il limite massimo di costi ammissibili è pari a € 50.000.000

(*) La possibilità di fruire del credito d’imposta con le maggiori nuove aliquote, in relazione ai progetti di investimento “ammessi a prenotazione” dall’1.1.2024 fino all’1.1.2025, è subordinata all’invio di un’apposita comunicazione del GSE sulla base della disponibilità delle risorse programmate ai sensi e nei limiti di cui all’art. 38, comma 21, DL n. 19/2024.

La riduzione dei consumi, riproporzionata su base annuale, è calcolata considerando i consumi registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo stesso. Per le imprese di nuova costituzione il risparmio energetico è individuato considerando i consumi energetici medi annui riferibili “a uno scenario controfattuale”.
In sede di approvazione è stato previsto che per le società di locazione operativa il risparmio energetico conseguito può essere verificato rispetto ai consumi energetici della struttura / processo produttivo del noleggiante, ovvero, in alternativa, del locatario.

Con l’aggiunta del nuovo comma 9-bis al citato art. 38, è stato altresì previsto che, ai fini del calcolo della riduzione dei consumi, gli investimenti in beni di cui alla Tabella A (beni materiali):

  • caratterizzati da un miglioramento dell’efficienza energetica verificabile sulla base di quanto previsto da norme di settore / di prassi;
  • effettuati in sostituzione di beni materiali aventi caratteristiche tecnologiche analoghe e interamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio;

contribuiscono al risparmio energetico complessivo della struttura / processo produttivo rispettivamente in misura pari al 3% e al 5%.

Resta ferma la possibilità di dimostrare una contribuzione al risparmio energetico superiore alle predette misure.

Va infine evidenziato che, in base al nuovo comma 9-ter dell’art. 38, la riduzione dei consumi energetici si considera in ogni caso conseguita per i progetti di innovazione realizzati tramite una ESCo in presenza di un contratto di EPC (Energy Perfor-mance Contract) nel quale sia espressamente previsto l’impegno a conseguire il raggiungimento di una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata in Italia non inferiore al 3% / riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%.

CUMULABILITÀ CREDITO D’IMPOSTA

È stato ampliato il perimetro della cumulabilità del credito d’imposta in esame con le seguenti agevolazioni, aventi ad oggetto i medesimi costi:
  • credito d’imposta “ZES Unica Mezzogiorno” di cui all’art. 16, DL 124/2023;
  • credito d’imposta “ZES Unica Mezzogiorno” con riferimento alle imprese del settore agricolo / della pesca / acquacoltura di cui all’art. 16-bis, DL n. 124/2023;
  • credito d’imposta Zona Logistica Semplificata (ZLS) di cui all’art. 13, DL 60/2024;
ulteriori agevolazioni previste nell’ambito dei programmi / strumenti dell’UE, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione.


Dall’applicazione di quanto sopra non può derivare un beneficio superiore al costo sostenuto.

Resta ferma la non cumulabilità, relativamente ai medesimi costi ammissibili, con il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali “Industria 4.0”.

CREDITO D’IMPOSTA “INDUSTRIA 4.0” – commi da 445 a 448

In sede di approvazione sono state introdotte le seguenti novità:

  • abrogazione dell’art. 1, comma 1058-ter, Legge 178/2020 (Finanziaria 2021) che prevede(va) il riconoscimento del credito d’imposta nella misura del 10% per gli investimenti in beni immateriali di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017, effettuati dall’1.1 al 31.12.2025 / prenotatientro il 31.12.2025, con accettazione dell’ordine da parte del fornitore e versamento di un acconto almeno pari al 20% del costo, effettuati entro il 30.6.2026.

Sul punto si evidenzia che è fatto salvo quanto previsto dal comma 1058-bis, ossia il riconoscimento del credito d’imposta nella misura del 15%, nel limite massimo di costi ammissibili pari a € 1 milione per gli investimenti in beni immateriali di cui alla Tabella B effettuati dall’1.1.2024 al 31.12.2024 / “prenotatientro il 31.12.2024, con accettazione dell’ordine da parte del fornitore e versamento di un acconto almeno pari al 20% del costo, effettuati entro il 30.6.2025;

  • introduzione di un limite massimo di spesa (€ 2.200 milioni) per il credito d’imposta relativo agli investimenti in beni materiali di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017, effettuati dall’1.1 al 31.12.2025 / prenotatientro il 12.2025, con accettazione dell’ordine da parte del fornitore e versamento di un acconto almeno pari al 20% del costo, effettuati entro il 30.6.2026.

È confermato il credito d’imposta nella misura del 20% del costo, per la quota di investimenti fino a € 2,5 milioni / 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a € 2,5 milioni e fino a € 10 milioni / 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a € 10 milioni.

Il predetto limite di spesa non opera in relazione agli investimenti per i quali “entro la data di pubblicazione della presente legge” (31.12.2024) il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Al fine del rispetto del predetto limite di spesa, l’impresa invia al MiMiT una comunicazione delle spese sostenute e del relativo credito d’imposta maturato, utilizzando il modello approvato con il DM 24.4.2024.

Ai fini della fruizione del credito d’imposta, il MiMiT trasmette all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese beneficiarie con l’ammontare del credito utilizzabile in compensazione con il mod. F24, secondo l’ordine cronologico di ricevimento delle comunicazioni.

Lo Studio è a disposizione per chiarimenti ed approfondimenti.

Potete scaricare e conservare questa circolare cliccando qui.

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