LE NOVITA’ DELLA LEGGE DI STABILITA’ 2025
È stata pubblicata sul S.O. n. 43/L alla G.U. 31.12.2024, n. 305, la Legge n. 207/2024, Finanziaria 2025, contenente una serie di interessanti novità di natura fiscale, in vigore dall’1.1.2025.
Tra le novità si segnala la nuova disciplina dell’Irpef.
NUOVA IRPEF 2025 – comma da 2 a 11 e 13
Con la pubblicazione sul Supplemento Ordinario n. 43/L alla G.U. 31.12.2024, n. 305 della Legge n. 207/2024, è definitivamente approvata la Finanziaria 2025, in cui risulta confermata la “stabilizzazione a regime” delle modifiche alla tassazione IRPEF, con la revisione delle soglie di reddito e delle relative aliquote IRPEF nonché delle detrazioni per i redditi di lavoro dipendente e assimilati previste per il 2024.
Inoltre, ai contribuenti con:
- reddito complessivo non superiore a € 000 è riconosciuta una somma integrativa, calcolata come percentuale del reddito di lavoro dipendente;
- reddito complessivo superiore a € 20.000 ma non superiore a € 40.000 è riconosciuta una ulteriore detrazione dall’IRPEF lorda, rapportata al periodo di lavoro, di € 000 se il reddito complessivo è non superiore a € 32.000 e di ammontare decrescente all’aumentare del reddito complessivo oltre tale soglia.
È inoltre confermata l’introduzione di:
- un nuovo limite, variabile in base all’ammontare del reddito complessivo e alla presenza o meno di figli a carico, per la fruizione delle detrazioni IRPEF per oneri / spese, per i contribuenti con reddito complessivo superiore a € 75.000;
- un nuovo limite alle detrazioni per i figli a carico, riconosciute per i figli di età inferiore a 30 anni, a meno che non siano disabili, nonché alla detrazione per gli “altri familiari” a carico, riconosciuta per i soli ascendenti conviventi.
NUOVI SCAGLIONI / ALIQUOTE / DETRAZIONI IRPEF – Art. 1, comma 2
Sono confermati gli interventi sulle disposizioni del TUIR per stabilizzare la rimodulazione, già prevista per il 2024, degli scaglioni di reddito e le relative aliquote IRPEF nonché della misura delle detrazioni spettanti per i redditi di lavoro dipendente.
SCAGLIONI E ALIQUOTE IRPEF
Con la riscrittura dell’art. 11, comma 1, TUIR, gli scaglioni di reddito e le relative aliquote IRPEF risultano così fissate.
Scaglioni di reddito e aliquote | |||
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Per il 2022 e 2023 | Per il 2024 e dal 2025 | ||
Fino a € 15.000 | 23% | Fino a € 28.000 | 23% |
Oltre € 15.000 fino a € 28.000 | 25% | ||
Oltre € 28.000 fino a € 50.000 | 35% | Oltre € 28.000 fino a € 50.000 | 35% |
Oltre € 50.000 | 43% | Oltre € 50.000 | 43% |
DETRAZIONI LAVORO DIPENDENTE
Le detrazioni per i redditi di lavoro dipendente, di cui all’art. 13, comma 1, TUIR, risultano fissate nelle seguenti misure.Detrazioni lavoro dipendente | ||
---|---|---|
Per il 2022 e 2023 | Per il 2024 e dal 2025 | |
Reddito | Detrazione (*) | Detrazione (*) |
Non superiore a € 15.000 | € 1.880 | € 1.955 |
La detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a € 690 / € 1.380 per i rapporti di lavoro a tempo determinato. | ||
Superiore a € 15.000 ma non a € 28.000 | € 1.910 + € 1.190 x [(28.000 - reddito complessivo) / 13.000] | |
Superiore a € 28.000 ma non a € 50.000 | € 1.910 x [(50.000 - reddito complessivo) / 22.000)] |
(*) Se il reddito complessivo è superiore a € 25.000 ma non a € 35.000, la detrazione è aumentata di € 65.
SOMMA INTEGRATIVA – Art. 1, commi 3, 4, 5 e 9
Con riferimento al trattamento integrativo di cui all’art. 1, comma 1, DL n. 3/2020, c.d. “Bonus IRPEF”, riconosciuto nella misura di € 1.200 per i soggetti con reddito complessivo fino a € 15.000, il Legislatore conferma la stabilizzazione a regime della condizione prevista per il 2024 dall’art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 216/2023, prevedendo che il beneficio è riconosciuto quando
“l’imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49 … e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l) … sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del citato testo unico, diminuita dell’importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell’anno”.
Inoltre, a favore dei titolari di reddito di lavoro dipendente (esclusi quelli da pensione di cui alla lett. a del comma 2 dell’art. 49, TUIR) con reddito complessivo non superiore a € 20.000 è confermato il riconoscimento di una somma che non concorre alla formazione del reddito, pari all’importo risultante applicando al reddito di lavoro dipendente le seguenti percentuali.
Somma integrativa | |
---|---|
(se reddito complessivo non superiore a € 20.000) | |
Reddito di lavoro dipendente | % del reddito di lavoro dipendente (*) |
Fino a € 8.500 | 7,10% |
Oltre € 8.500 fino a € 15.000 | 5,30% |
Oltre € 15.000 e fino a € 20.000 | 4,80% |
(*) Per individuare la percentuale applicabile, il reddito di lavoro dipendente va rapportato all’intero anno.
Il comma 9 dell’art. 1 in esame specifica che:
- la quota di reddito esente dei c.d. “impatriati” (di cui agli artt. 44, DL n. 78/2010, 16, D.Lgs. n. 147/2015 e 5, D.Lgs. n. 209/2023) concorre all’ammontare sia del reddito complessivo che del reddito di lavoro dipendente;
- il reddito complessivo va assunto al netto del reddito dell’abitazione principale e relative
ULTERIORE DETRAZIONE IRPEF- Art. 1, comma 6 e 9
A favore dei titolari di reddito di lavoro dipendente (esclusi quelli da pensione di cui alla lett. a del comma 2 dell’art. 49, TUIR), con reddito complessivo superiore a € 20.000 ma non superiore a € 40.000, è confermato il riconoscimento di una ulteriore detrazione dall’IRPEF lorda, rapportata al periodo di lavoro, di ammontare variabile in base al reddito complessivo, come di seguito riportato.
Ulteriore detrazione IRPEF | |
---|---|
(se reddito complessivo superiore a € 20.000 ma non a € 40.000) | |
Reddito complessivo | Ulteriore detrazione (*) |
Oltre € 20.000 fino a € 32.000 | € 1.000 |
Oltre € 32.000 fino a € 40.000 | € 1.000 x [(40.000 - reddito complessivo) / 8.000] |
(*) Da rapportare al periodo di lavoro.
Il comma 9 dell’art. 1 in esame specifica che:
- la quota di reddito esente dei c.d. “impatriati” (di cui agli artt. 44, DL n. 78/2010, 16, D.Lgs. n. 147/2015 e 5, D.Lgs. n. 209/2023) concorre all’ammontare sia del reddito complessivo che del reddito di lavoro dipendente;
- il reddito complessivo va assunto al netto del reddito dell’abitazione principale e relative
RIORDINO DETRAZIONI IRPEF- Art. 1, commi 10, 11, 13 e 229
É confermata l’introduzione del nuovo art. 16-ter, TUIR, con il quale sono apportate modifiche:
- alla detraibilità degli oneri / spese in presenza di redditi superiori a € 000;
- alle detrazioni previste per i figli a carico.
IMPORTO MASSIMO ONERI / SPESE DETRAIBILI
Ferme restando le limitazioni previste dalle specifiche disposizioni relative ai diversi tipi di spesa / onere, i contribuenti con reddito complessivo superiore a € 75.000 possono detrarre dall’IRPEF lorda oneri e spese per un ammontare complessivo non superiore ad un limite variabile in base all’ammontare del reddito e alla presenza o meno di figli fiscalmente a carico.
In particolare il predetto limite va così determinato:
A tal fine, l’importo base ed il coefficiente da applicare sono fissati nelle seguenti misure.
Reddito complessivo (*) | Importo base |
---|---|
Oltre € 75.000 fino a € 100.000 | € 14.000 |
Oltre € 100.000 | € 8.000 |
(*) Al netto del reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze.
Numero figli fiscalmente a carico | Coefficiente |
---|---|
0 | 0,5 |
1 | 0,7 |
2 | 0,85 |
◆ 3 o più ◆ almeno 1 figlio disabile | 1 |
Da quanto sopra deriva pertanto che i limiti delle spese / oneri detraibili sono così individuati.
Reddito complessivo | Numero figli fiscalmente a carico | Importo massimo spesa / onere detraibile | |
---|---|---|---|
Oltre € 75.000 e fino a € 100.000 | 0 | 14.000 x 0,50 | € 7.000 |
1 | 14.000 x 0,70 | € 9.800 | |
2 | 14.000 x 0,85 | € 11.900 | |
3 o più / disabile | 14.000 x 1 | € 14.000 | |
Oltre € 100.000 | 0 | 8.000 x 0,50 | € 4.000 |
1 | 8.000 x 0,70 | € 5.600 | |
2 | 8.000 x 0,85 | € 6.800 | |
3 o più / disabile | 8.000 x 1 | € 8.000 |
Spese / oneri detraibili escluse
É confermato che non concorrono all’ammontare massimo di spesa / onere detraibile nel rispetto del nuovo limite in esame:
- le spese sanitarie, detraibili ex 15, comma 1, lett. c), TUIR;
- le spese investite in start-up innovative, detraibili ex artt. 29 e 29-bis, DL n. 179/2012;
- le spese investite in PMI innovative, detraibili ex 4, commi 9 e 9-ter, DL n. 3/2015;
- gli interessi passivi / oneri accessori / quote di rivalutazione relativi a mutui agrari e mutui ipotecari per l’acquisto / costruzione dell’abitazione principale contratti fino al 31.12.2024;
- i premi di assicurazione, detraibili ex 15, comma 1, lett. f) e f-bis), TUIR, relativi a contratti stipulati fino al 31.12.2024.
Trattasi dei premi per assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di morte / non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana / invalidità permanente non inferiore al 5%, ovvero il rischio di eventi calamitosi per un’unità immobiliare ad uso abitativo;
- le rate delle spese per interventi di recupero edilizio di cui all’art. 16-bis, TUIR o altre disposizioni normative, sostenute fino al 31.12.2024.
DETRAZIONE SPESE DI ISTRUZIONE – comma 13
In sede di approvazione è stata modificata la lett. e-bis) del citato art. 15, con l’aumento da € 800 a € 1.000 dell’importo massimo delle spese di istruzione detraibili, relative alla frequenza di scuole dell’infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado.
DETRAZIONI FIGLI A CARICO
Come noto, a decorrere dall’1.3.2022, la detrazione IRPEF per i figli a carico di cui all’art. 12, comma 1, lett. c), TUIR è riconosciuta per i figli di età pari o superiore a 21 anni, in considerazione del fatto che fino a tale età è possibile fruire dell’Assegno Unico erogato dall’INPS.
É confermata l’integrazione della citata lett. c) in base alla quale, ora, la detrazione per figli a carico (le cui modalità di calcolo e imputazione non subiscono modifiche):
◆ è riconosciuta per i figli “di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni nonché per ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata” ai sensi dell’art. 3, Legge n. 104/92;
◆ non spetta ai contribuenti che non sono cittadini italiani / UE / SEE per i familiari residenti all’estero.
- oltre alla soglia reddituale (€ 000 fino a 24 anni / € 2.840,51 successivamente) assume rilevanza anche il limite dell’età (massimo 30 anni), che non opera solo con riferimento ai figli disabili;
- i contribuenti non italiani / UE / SEE non possono più fruire delle detrazioni per i familiari a carico se questi ultimi risiedono all’estero.
DETRAZIONI “ALTRI FAMILIARI” A CARICO
É confermata la riscrittura dell’art. 12, comma 1, lett. d), TUIR, a seguito della quale la detrazione di € 750 prevista per gli “altri familiari” a carico è riconosciuta soltanto per ciascun ascendente convivente con il contribuente. L’ambito di applicazione della detrazione è pertanto circoscritto ad una cerchia di familiari più ristretta (i soli ascendenti) rispetto al passato; la precedente formulazione prevedeva la fruizione di tale detrazione per ogni altra persona indicata nell’art. 433, C.c. convivente con il contribuente o che percepisce assegni alimentari non risultanti da Provvedimenti dell’Autorità giudiziaria.Lo Studio è a disposizione per chiarimenti ed approfondimenti.
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