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Legge Bilancio 2023 Decreto Milleproroghe

Legge Bilancio 2023 Decreto Milleproroghe

Circolare 2023-01: Legge di Bilancio 2023 (Legge N. 197/2022) e Decreto Milleproroghe (Decreto Legge N. 198/2022)

Legge Bilancio 2023 Decreto Milleproroghe1) Riduzione al 5% dell’imposta sostitutiva applicabile ai premi di risultato

L’agevolazione consistente nell’applicare una imposta sostitutiva al 5% per il 2023 ai premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione. Resta confermato il limite delle somme ammesse ad agevolazione fiscale (3.000 euro annui) e la possibilità, a scelta del lavoratore, di convertire in tutto o in parte l’ammontare del premio di risultato ammesso a detassazione in beni e servizi di welfare aziendale. L’agevolazione trova applicazione con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell’anno precedente a quello di percezione delle somme agevolate, a 80.000 euro.

2) Proroga al 30.6.2023 dell’esonero dell’autorizzazione per la posa (temporanea), da parte dei pubblici esercizi, di strutture amovibili sul suolo pubblico

L’art. 1, comma 815, della Legge 197/2022 (Legge di bilancio 2023) dispone per i pubblici esercizi una ulteriore proroga di sei mesi, fino al 30 giugno 2023, della norma che ha permesso agli esercenti attività di ristorazione o di somministrazione di pasti e bevande, durante l’emergenza Covid, la posa in opera temporanea di strutture amovibili (tipo dehor, pedane, tavolini, sedute, ombrelloni) su vie, piazze, strade e altri spazi aperti senza dover prima acquisire le autorizzazioni previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio e senza dover rispettare l’ordinaria tempistica per la loro rimozione.

3) Proroga fino al 2024 dell’esonero dalla emissione della fattura elettronica per le professioni sanitarie; nel 2023 comunicazione semestrale delle spese al Sistema Tessera Sanitaria

Il decreto Milleproroghe (Decreto Legge n. 198/2022) posticipa al 2024 l’obbligo di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari. Anche per il 2023, quindi, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria continuano a emettere le fatture in formato cartaceo e a trasmettere i dati al Sistema TS secondo le ordinarie modalità. L’obbligo di comunicazione dei dati delle fatture al Sistema TS avverrà con cadenza semestrale anche nel 2023.

Legge Bilancio 2023 Decreto Milleproroghe4) Crediti d’imposta energetici 1° trimestre 2023

Si riconoscono anche nel primo trimestre 2023, elevandone le percentuali, alcuni Crediti di imposta per contrastare i costi dell’energia delle imprese, crediti di imposta già concessi nel corso del 2022 per contrastare l’aumento dei costi dell’energia elettrica e del gas in capo alle imprese, e da ultimo estesi alle spese relative all’energia e al gas sostenute fino a dicembre 2022. In particolare:
  • per le imprese energivore, il credito di imposta aumenta al 45% in luogo del 40%, delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel mese di primo trimestre 2023;
  • per imprese dotate di contatori di energia elettrica di specifica potenza disponibile, pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle energivore, il credito di imposta viene attribuito in misura pari al 35%, in luogo del 30 per cento, della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023;
  • per imprese gasivore, il credito di imposta viene concesso in misura pari al 45% per cento, in luogo del 40%, della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;
  • per le imprese non gasivore, il credito di imposta viene concesso in misura pari al 45%, in luogo del 40%, della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre 2023, per usi diversi dal termoelettrico.

5) Aumento soglia accesso regime forfetario

La Legge di Bilancio 2023 innalza a 85 mila euro, la soglia di ricavi e compensi che consente di applicare un’imposta forfettaria del 15% sostitutiva di quelle ordinariamente previste (5% per le nuove attività – a determinate condizioni, per la durata di 5 anni). La disposizione prevede inoltre che tale agevolazione cessa immediatamente di avere applicazione per coloro che avranno maturato compensi o ricavi superiori ai 100 mila euro, senza aspettare l’anno fiscale seguente.

6) Agevolazioni acquisto “prima casa” under 36

La legge di bilancio 2023 estende dal 31 dicembre 2022 fino al 31 dicembre 2023 l’orizzonte temporale di operatività delle misure di deroga alla ordinaria disciplina del Fondo di solidarietà per la sospensione dei mutui relativi all’acquisto della prima casa di cui all’articolo 2, commi da 475 a 480, della legge n. 244 del 2007. Inoltre, si interviene sulla disciplina del Fondo di garanzia per la prima casa (di cui all’articolo 1, comma 48, lettera c), della legge n. 147 del 2013), al fine di continuare a garantire ai soggetti più fragili (rientranti nelle categorie prioritarie, come le giovani coppie, i nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, i conduttori di alloggi IACP e giovani di età inferiore ai 36 anni) l’accesso ai mutui garantiti al pari di quanto avvenuto durante l’emergenza sanitaria da Covid -19, nel corso della quale la misura ha avuto origine. Di fatto viene prorogato dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023 il regime speciale introdotto dall’articolo 64, comma 3, del decreto-legge n. 73 del 2021 (c.d. “Sostegni-bis”), convertito con modificazioni dalla legge n. 106 del 2021, ai sensi del quale la misura massima della garanzia rilasciata dal Fondo è stata elevata, per le categorie prioritarie dal 50 fino all’80 per cento della quota capitale, qualora in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40 mila euro annui e per mutui di importo superiore all’80 per cento del prezzo dell’immobile, compreso di oneri accessori (Loan to Value (LTV)). Viene altresì prorogata al 31 marzo 2023, per le istanze ricomprese nel regime speciale dell’80 per cento, l’applicazione di un add-on rispetto al TEGM, quale introdotto dall’articolo 35-bis del decreto-legge n. 144 del 2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 175 del 2022, per le domande presentate dal 1°dicembre 2022 fino al 31 dicembre 2022.

7) Assegnazione / cessione agevolata beni d’impresa

La legge di Bilancio 2023 reintroduce un incentivo a favore delle assegnazioni, cessioni e trasformazioni che comportano l’estromissione di beni dal regime d’impresa, riconoscendo un trattamento fiscale agevolato. Nel dettaglio, viene prevista l’applicazione di un’imposta sostitutiva di imposte sui redditi e IRAP pari all’8% (10,5% in caso di società non operativa) e di un’imposizione ridotta sulle imposte di registro, ipotecaria e catastale. Non viene previsto, invece, alcun trattamento agevolato con riferimento all’IVA, da applicare pertanto nella misura prevista dalla legge (non sussistono deroghe nemmeno in riferimento agli adempimenti e ai termini di versamento). Il termine per il perfezionamento delle operazioni di assegnazione, cessione e trasformazione scade il 30 settembre 2023.

8) Estromissione immobile imprenditore individuale

Possono avvalersi dell’imposta sostitutiva all’8 per cento sulla plusvalenza dell’immobile i soggetti che, alla data del 31 ottobre 2022, rivestivano la qualifica di imprenditore individuale e l’abbiano mantenuta fino al 1° gennaio 2023, data a partire dalla quale assume rilevanza l’esclusione dei beni immobili dal patrimonio dell’impresa.

9) Rivalutazione terreni / partecipazioni

La Legge di Bilancio 2023 dispone una nuova riapertura dei termini per la rivalutazione partecipazioni e terreni, con applicazione dell’imposta sostitutiva del 16% (in aumento rispetto a quanto previsto nel 2022), questa volta allargando il perimetro anche alle partecipazioni quotate, ai titoli, quote o diritti negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione. In particolare, l’articolo 26, rubricato “Rideterminazione del costo o valore d’acquisto delle partecipazioni”:
  • aggiunge all’articolo 5 della L. n. 448/01, dopo il comma 1, il comma 1-bis: ampliando il perimetro oggettivo;
  • modifica il comma 2, art. 2, D.L 282/02, riaprendo i termini della rivalutazione ed il differimento del versamento dell’imposta sostitutiva per titoli, partecipazioni quotate e non, e terreni edificabili con destinazione agricola.

Legge Bilancio 2023 Decreto Milleproroghe10) Detrazione 50% dell’IVA relativa all’acquisto di immobili classe A/B

Torna dopo sei anni la detrazione del 50% dell’IVA per l’acquisto di immobili di classe energetica A o B. Viene riproposta la disposizione che consente la detrazione in 10 anni dell’IVA pagata in sede di acquisto di immobili abitativi anche non prima casa.

 

11) Aumento per il 2023 a € 8.000 del c.d. “bonus mobili”

Tabella di riepilogo tetto massimo Bonus mobili:
  • tetto massimo 2023: 8.000
  • tetto massimo 2024: 5.000

12) Nuovo tasso legale 2023: 5% (1,25% nel 2022)

Dal 1° gennaio 2023 la misura del saggio degli interessi legali (articolo 1284 del codice civile) è stata fissata al 5% in ragione d’anno, secondo quanto stabilito dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 13 dicembre 2022

13) La riproposizione di alcune misure in materia di riscossione, quali lo stralcio dei carichi fino a € 1.000 affidati all’Agente della riscossione nel periodo 2000 – 2015 e la c.d. “rottamazione-quater” delle cartelle di pagamento relative a carichi affidati all’Agente della riscossione dall’1.1.2000 al 30.6.2022.

La Legge di Bilancio 2023 prevede una nuova campagna di definizione agevolata delle cartelle di pagamento. Si tratta della possibilità di definire in maniera agevolata le cartelle di pagamento relative ai carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ad il 30 giugno 2022. E’ prevista la possibilità di pagare in un’unica soluzione o in 18 rate le somme dovute a titolo di capitale, le spese per le procedure esecutive e i diritti di notifica, senza corrispondere le somme affidate all’Agente della riscossione a titolo di interessi e sanzioni, interessi di mora e l’aggio. Rimangono esclusi da questa procedura di definizione agevolata i carichi affidati agli agenti della riscossione che riguardano:
  • Le risorse proprie tradizionali e l’Iva riscossa all’importazione;
  • Le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;
  • I crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
  • Le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • Le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.
  Per ulteriori informazioni per la Circolare 2023-01: Legge di Bilancio 2023 e Decreto Milleproroghe vi invitiamo a scaricare il nostro vademecum oppure a contattare il nostro studio, o a rivolgervi direttamente all’Agenzia delle Entrate.
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