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Sanzione rifiuto pagamento carte

Sanzione rifiuto pagamento carte

Tracciabilità dei pagamenti: entra in vigore la sanzione per il rifiuto del POS

La nuova sanzione per il rifiuto del pagamento con carte, che entra in vigore il 30 giugno 2022, prescinde dall’importo della negata transazione.

La norma che dispone l’operatività delle sanzioni a carico di commercianti e professionisti che rifiutino di ricevere pagamenti tracciabili, di qualsiasi ammontare, con carte di debito e di credito doveva entrare in vigore il 1° gennaio 2023, secondo quanto disposto dall’articolo 19-ter del Dl 152/2021.
Tuttavia, la bozza di decreto legge in tema di PNRR, al fine di potenziare gli strumenti di contrasto all’evasione fiscale, che trovano nella tracciabilità dei pagamenti un elemento di assoluto valore, ne ha disposto l’anticipazione al 30 giugno 2022.
L’obbligo di accettare pagamenti elettronici a mezzo POS era stato disposto a partire dal 30 giugno 2014 in base all’articolo 15 del decreto legge n. 179 del 2012; tuttavia tale norma non era stata accompagnata dalla previsione di alcuna sanzione quando al consumatore fosse stata negata la possibilità di effettuare il pagamento con strumenti tracciabili.
Nello specifico, la sanzione irrogabile si compone di una parte fissa in misura pari a 30 euro per ciascuna transazione e a prescindere dall’ammontare della spesa sostenuta, e da una variabile, che si somma a quella fissa, commisurata al 4 per cento del valore della transazione per la quale non è stato accettato il pagamento con carte.

La novità introdotta

Dal 2014 ad oggi si è cercato in più occasioni di introdurre la sanzione per il rifiuto del pagamento con carte sebbene l’obbligo riguardasse solamente gli acquisti di valore superiore ai 30 euro, e cioè della soglia minima stabilita con decreto del Mise del 24 gennaio 2014.
La novità consiste nel fatto che, a partire dal 30 giugno 2022, il rifiuto potrà invece essere sanzionato sempre, a prescindere dall’importo dovuto dall’acquirente.
Le modalità di contestazione, le procedure ed i termini sono quelli sulle sanzioni amministrative di cui alla legge n. 689 del 1981, con espressa esclusione del pagamento in misura ridotta.
L’accertamento delle violazioni sarà a cura degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria nonché degli organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro.
Il Prefetto del territorio nel quale hanno avuto luogo le infrazioni è l’autorità competente a ricevere il rapporto relativo alle violazioni.

Per ulteriori informazioni circa la sanzione per il rifiuto del pagamento con carte potete contattare il nostro studio, oppure rivolgervi direttamente all’Agenzia delle Entrate.

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